Zum Inhalt springen
Startseite » Blog » BREVI CENNI IN TEMA DI RECUPERO DEL CREDITO SECONDO IL DIRITTO AUSTRIACO

BREVI CENNI IN TEMA DI RECUPERO DEL CREDITO SECONDO IL DIRITTO AUSTRIACO

Con la presente si intendono effettuare alcuni brevi cenni in tema di recupero del credito qualora alla fattispecie contrattuale si applichi il diritto austriaco.

Il termine generale di prescrizione di un diritto di credito, in conformità all’Art. 1478 ABGB (Codice Civile) è pari a 30 anni: La legge prevede pero`, in diversi altri casi, in deroga a quanto sopra, un termine di prescrizione piú breve e pari a 3 anni: si tratta del termine più diffuso nella pratica e che si applica in linea di principio, a tutte le fattispecie di recupero del credito.

Secondo il diritto austriaco, inoltre, diversamente da quanto previsto dal diritto italiano, la notifica di una diffida ad adempiere, non ha alcuna efficacia sospensiva o interruttiva del termine di prescrizione.

Si evidenzia inoltre che, in Austria, è possibile effettuare  ricerche su  eventuali procedure concorsuali a carico della controparte tramite il sito del Ministero della Giustizia austriaco (http://www.edikte1.justiz.gv.at/): tale ricerca è possibile sulla base del nome della controparte.

Si segnala, da ultimo che, una volta ottenuto un titolo esecutivo in Austria, lo stesso consente di procedere alla esecuzione per un termine di 30 anni.

Abonnieren Sie jetzt unseren Newsletter

MAGGI • KATHOLLNIG
RechtsanwaltsGmbH Studio Legale

St.-Veiter-Ring 21A
A-9020 Klagenfurt